Che cosa succede se alla morte di un cointestatario di un conto corrente, nel caso di specie convivente, quest’ultimo decide di prelevare l’intera somma giacente? Che cosa possono fare gli eredi di quello defunto? Si configura una responsabilità della banca?
Ordinanza n. 7862/2021 della Corte di Cassazione
Sulla questione si è espressa nuovamente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7862/2021 (pubblicata il 19 marzo 2021), a partire dalla vicenda sottoposta all’esame dei giudici di legittimità relativa all’azione di reintegra della quota legittima promossa dalle figlie di una signora deceduta nei confronti del suo convivente, designato erede con testamento olografo, e della banca presso cui era acceso il conto corrente cointestato.
I fatti
Le eredi legittime lamentavano che il convivente della madre defunta, nominato erede testamentario, avesse svuotato il conto corrente cointestato. A tale comportamento non si registrava alcuna opposizione della banca, consapevole del decesso della correntista cointestataria. La domanda delle figlie della de cuius veniva rigettata dal Tribunale e la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado.
«La Corte rilevava che nelle more le attrici avevano transatto la controversia con gli aventi causa [del convivente della defunta, nda], e tale circostanza rompeva in modo definitivo ogni possibile collegamento di responsabilità tra la banca e la parte erede [del convivente della de cuius], nei confronti solamente del quale le appellanti avrebbero potuto far valere la tutela dei loro diritti ereditari» si legge nell’ordinanza n.7862/2021 della Corte di Cassazione.
Quindi, le figlie della defunta – avendo raggiunto un accordo transattivo con gli eredi a suo volta del convivente della de cuius – avevano sollevato la banca da ogni responsabilità nei confronti di questi ultimi, avverso i quali le figlie della defunta avrebbero potuto far valere la tutela dei loro diritti ereditari.
Contro la sentenza della Corte di Appello, una delle due figlie della defunta proponeva ricorso per Cassazione.
L’orientamento della Cassazione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso.
«Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare».
Questo è quanto deciso dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 7862/2021, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare le sentenze nn. 12385/2014 e 15231/2002 della medesima Corte.
La Cassazione ribadisce il principio sopra esposto (cioè la possibilità del contitolare di richiedere l’intero saldo) in maniera chiara e puntuale, lasciando però irrisolta la questione, in quanto afferma, poi, «la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto».
Sembrerebbe, quindi, di capire che, da un punto di vista teorico, la banca nulla possa opporre al cointestatario prelevante, fermo restando un onere posto a carico dell’Istituto di credito, senza però precisarne i dettagli pratici.
Auspichiamo, con fiducia, nuove sentenze degli Ermellini, che chiariscano tale ultimo aspetto.
Nel frattempo, non ci resta che sposare la linea teorica…