DIRITTI DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Tutela della categoria degli agenti di commercio per il conseguimento dei diritti spettanti ex artt.1742 e ss. c.c. previsti dai vigenti Accordi Economici Collettivi di settore.

AGENTI DI COMMERCIO

Tutela della categoria degli agenti di commercio in caso di violazione dei diritti loro spettanti ex artt.1742 e ss. c.c. e previsti dai vigenti Accordi Economici Collettivi di settore.

Infatti, gli agenti di commercio rappresentano delle figure professionali con caratteristiche proprie, la cui tutela normativa è disciplinata non solo dal codice civile, ma anche da Accordi di settore, i cui aspetti concorrenziali non appaiono tra loro sempre compatibili.

CATEGORIA A SÉ STANTE

Inoltre, è noto che gli agenti di commercio costituiscano una categoria a sé stante, svolgendo di fatto un lavoro cosiddetto parasubordinato, ovvero contraddistinto da una formale autonomia gestoria e previdenziale, che va però coniugata con le esigenze richieste loro dalle Aziende preponenti. Non di rado accade che gli agenti di commercio, a causa di tale autonomia, si trovino a lavorare in condizioni di scarsa tutela professionale, con il rischio di veder compromesse le indennità loro spettanti, previste dalla legge.

Lo studio Raimondi offre comprovata esperienza professionale in merito, per tutti gli operatori del settore.

 

ORARI STUDIO LEGALE

Lun - Ven 09:00 - 19:00
Telefono
0815540508
Indirizzo
Via Nazionale 33

CONTATTACI

    Tutti i campi sono obbligatori.